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fibra ottica internet

La banda larga diventa obbligatoria per tutte le nuove abitazioni e negli edifici ristrutturati. Entra in vigore l'obbligo per i costruttori di nuove abitazioni l'aggiunta di una infrastruttura in fibra ottica che collega tutte le unità abitative e il punto di accesso, obiettivo? Portare Internet ad alta velocità nelle case nuove sarà molto più semplice.

Gli edifici dovranno avere anche un unico punto di accesso, esattamente come già accade oggi con acqua, gas ed elettricità:
Tutte le nuove abitazioni le cui autorizzazioni sono state presentate dopo il 1° luglio 2015 dovranno essere predisposte alla banda larga e alla fibra ottica. E questa volta l'obbligo lo prescrive la legge, con l'articolo 135-bis del decreto Sblocca Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono inclusi nell'obbligo anche tutti gli edifici che subiranno "pesanti ristrutturazioni" a partire dalla stessa data.
Così riporta il Decreto:
"Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete."

Lo stesso testo specifica cosa si intende per "infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio", ovvero "il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete".

La legge dovrebbe consentire una maggiore semplificazione delle procedure di allacciamento in caso di nuovi abbonamenti di fibra ottica, nel tentativo di promuovere l'adozione delle nuove tecnologie di rete.
Riepilogando l’emendamento stabilisce che tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni che richiedano il permesso di costruire (ex articolo 10, comma 1, lettera c), del Dpr 380/2001), per le quali le domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015, dovranno essere equipaggiati di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intendono tutte le installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
Sempre dal 1 luglio 2015, tutti i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione profonda che richieda il permesso di costruire ex articolo 10 del Dpr 380/2001, dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

Gli edifici conformi a questi obblighi potranno esporre la targa ‘predisposto alla banda larga’, un’etichetta volontaria e non vincolante che potrà essere utilizzata ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile.
L’etichetta potrà essere rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del DM 37 del 22 gennaio 2008, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.

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